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Ricorso alla Revoca di una richiesta di bonus sociale elettrico per disagio fisico

Il verificarsi negli ultimi mesi di casi impropri di ricorso allo strumento della Revoca di richieste di bonus sociale elettrico per disagio fisico da parte di operatori comunali, rende utile un chiarimento in merito.

Come peraltro chiarito in una apposita FAQ pubblicata su questo sito web, nei casi in cui si verifica il cessato utilizzo delle apparecchiature elettromedicali (es. guarigione, decesso o trasferimento del soggetto utilizzatore in struttura sanitaria) il Cliente domestico o gli eredi ne devono dare prontamente informazione al Venditore, cioé alla società che fattura i consumi di energia elettrica, e non al Comune o al CAF presso il quale è stata a suo tempo presentata la richiesta di accesso al regime di compensazione della spesa.
Il cessato utilizzo delle apparecchiature comporta infatti l’interruzione dell’erogazione del bonus per disagio fisico.
Quanto sopra è sancito dall’art. 4 comma 7 del Decreto 28 dicembre 2007, che istituisce la compensazione elettrica per i clienti in gravi condizione di salute.
Tale comma recita:
7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all’impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.

Per le modalità e/o la modulistica da utilizzare per la comunicazione del venir meno della situazione di disagio, il Cliente deve fare riferimento al proprio Venditore (sarebbe sicuramente opportuna una PEC o una raccomandata) che provvederà a comunicare la circostanza al Distributore di riferimento. Quest’ultimo trasmetterà al Sistema SGAte un flusso dati con la cessazione del bonus.

In tali casi, il Comune NON deve mai “revocare” la richiesta di bonus poiché la revoca ha effetto dalla data di inizio agevolazione e fa decadere in origine il diritto alla compensazione, diritto che invece è fatto salvo fino alla data del decesso.

Unica eccezione a tale regola è il caso in cui il decesso del soggetto utilizzatore delle apparecchiature elettromedicali, o comunque il cessato utilizzo di queste ultime per qualsiasi altra ragione, interviene prima della data di inizio agevolazione. Solo in questo caso infatti si giustifica l’interruzione dell’iter di presa in carico ed esitazione della richiesta da parte del Distributore competente.

Per le stesse ragioni lo strumento della Revoca non deve mai essere utilizzato per casistiche diverse quali, ad esempio, l’interruzione dell’agevolazione per errore nell’inserimento dei dati da parte dell’operatore del Comune, la modifica dei dati comunicati dai cittadini o, meno che mai, in circostanze quali la variazione delle apparecchiature utilizzate o dell’utenza domestica presso cui queste ultime sono utilizzate, per le quali occorre inserire una Variazione (variazione apparecchiature o, rispettivamente, variazione localizzazione apparecchiature). L’inserimento di una Variazione, infatti, produce in entrambi i casi l’interruzione del bonus precedentemente attivo (Cessazione) e l’inserimento a Sistema di una nuova richiesta, nuova richiesta la cui data di inizio agevolazione si aggancia alla data di cessazione del bonus precedentemente attivo, secondo le rispettive regole previste dalle regole tecniche stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) salvaguardando la continuità dell’erogazione della compensazione.

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