L’annullamento deve essere effettuato nei casi di errore materiale nella fase di inserimento a Sistema della richiesta di bonus (es. errata digitazione del POD o del codice fiscale del Richiedente e/o del Disagiato).
Si precisa che in caso di errore nella digitazione della potenza contrattuale impegnata non è necessario procedere all’annullamento in quanto il Distributore competente verifica e, ove necessario, restituisce rettificato il valore senza che ciò comprometta l’esito attribuito alla richiesta.
E’ possibile annullare solo le richieste che siano nello stato Disponibile (al Distributore); se la richiesta è nello stato Presa in carico (dal Distributore) la stessa non può essere annullata ma solo, se del caso, revocata.
Quando il Comune deve annullare la richiesta di bonus?
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