Nei casi in cui la persona con disagio fisico non utilizzasse più le apparecchiature (guarigione o decesso), il Cliente domestico o gli eredi devono informare prontamente il proprio Venditore di energia elettrica (e non il Comune o il CAF), poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.
Questo è sancito dall’art. 4 comma 7 del Decreto 28 dicembre 2007, che istituisce la compensazione elettrica per i clienti in gravi condizione di salute. Tale comma recita:
7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all’impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.
Per le modalità e/o la modulistica da utilizzare per la comunicazione del venir meno della situazione di disagio, il Cliente deve fare riferimento al proprio Venditore (sarebbe sicuramente opportuna una PEC o una raccomandata). Il venditore provvederà a comunicare la circostanza al Distributore di riferimento che trasmetterà al Sistema SGAte un flusso per la cessazione del bonus.
Pertanto, la cessazione del bonus non è prerogativa del Comune o del CAF ma del Distributore di riferimento.
In tali casi, il Comune NON deve “revocare” la Richiesta di bonus poiché la revoca avrebbe effetto dalla data di inizio agevolazione e, impropriamente, farebbe decadere il diritto complessivo alla compensazione elettrica, diritto che invece è fatto salvo fino alla data del decesso.
Vedi anche FAQ Revoca Richiesta di Bonus