Con il venir meno della situazione di disagio fisico (ad esempio la guarigione o il decesso dell’utilizzatore di apparecchiature elettromedicali), quali comunicazioni occorre trasmettere e a chi?
Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica (e non il Comune o il CAF), poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico. Il venditore provvederà a comunicare la circostanza al Distributore di riferimento che trasmetterà al Sistema SGAte un flusso per la cessazione del bonus. Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, potrà essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Per le modalità e/o la modulistica da utilizzare per la comunicazione del venir meno della situazione di disagio fare riferimento al proprio Venditore (la società che fattura i consumi di energia elettrica).
Non occorre pertanto rivolgersi al Comune o al CAF presso cui è stata presentata la richiesta di bonus, fatta eccezione per il caso in cui il cessato utilizzo delle apparecchiature abbia luogo in data anteriore alla data di inizio agevolazione. Solo in quest’ultimo caso, infatti, il Comune o il CAF potranno procedere alla revoca della richiesta di bonus.