BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO
Il bonus elettrico per disagio fisico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.
QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS PER DISAGIO FISICO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
COME SI OTTIENE IL BONUS PER DISAGIO FISICO
L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:
- un certificato ASL che attesti:
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il modulo B compilato;
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia), composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
È necessario presentare l’ISEE per ottenere il bonus?
No, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
È possibile delegare un’altra persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS PER DISAGIO FISICO
Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e del corrispondente ammontare di bonus determinato dall’Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta la quota del bonus relativa al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Valori del bonus sociale elettrico per disagio fisico in vigore nell’anno 2025 (1°gennaio – 31 dicembre 2025)
Extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno) |
Fasce di potenza | Bonus ordinario (CCF) + Aggiornamento (aggBO) |
Esempio fatturazione mensile (euro/mese) |
FASCIA MINIMA fino a 600 kWh/anno |
fino a 3 kW | 167,90 | 13,80 |
3,5 kW | 208,05 | 17,10 | |
4,0 kW | 222,65 | 18,30 | |
da 4,5 kW in su | 237,25 | 19,50 | |
FASCIA MEDIA tra 600 e 1200 kWh/anno |
fino a 3 kW | 335,80 | 27,60 |
3,5 kW | 361,35 | 29,70 | |
4,0 kW | 375,95 | 30,90 | |
da 4,5 kW in su | 390,55 | 32,10 | |
FASCIA MASSIMA oltre 1200 kWh/anno |
fino a 3 kW | 500,05 | 41,10 |
3,5 kW | 514,65 | 42,30 | |
4,0 kW | 529,25 | 43,50 | |
da 4,5 kW in su | 543,85 | 44,70 |
Come verificare che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Quando il bonus per disagio fisico viene riconosciuto al beneficiario viene inserita un’apposita comunicazione in bolletta. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus erogato. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta.
- accedendo all’area riservata (a destra) mediante credenziali SPID e consultando le proprie richieste e i relativi dettagli.
Dopo quanto tempo dalla richiesta si riceve il bonus in bolletta?
La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, il cliente riceve il bonus in bolletta, generalmente entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando il malato utilizza le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
L’erogazione del bonus può essere interrotta?
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell’interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.
VARIAZIONI
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato e viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali ovvero fino a che non interviene una modifica nell’utilizzo delle apparecchiature utilizzate.
Se la domanda di bonus è stata già presentata e accolta è inoltre possibile chiedere un adeguamento se, in base ai valori di bonus attualmente in vigore, il beneficiario verifica di aver diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l’applicativo di simulazione [link da definire], venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica (modulo B e allegati) e barrare l’apposita casella “variazione apparecchiature”. La variazione del valore del bonus riconosciuto decorre dal momento della presentazione della domanda.
Si può chiedere un adeguamento sia laddove si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali salva-vita, sia nel caso le apparecchiature già in uso si debbano utilizzare per un maggior numero di ore giornaliere.
In tali casi, è necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”.
Prima di presentare domanda di variazione è sempre consigliabile una verifica utilizzando l’applicativo di simulazione [link da definire] perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus per disagio fisico non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso valore di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.
Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.
Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Cosa succede se cambia il fornitore di energia elettrica?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus per disagio fisico continua a essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita.
Cosa succede se cambia l’intestatario del contratto di fornitura?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene successivamente intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus per disagio fisico viene erogato con continuità.
Se, invece, il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
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