Una richiesta di bonus deve essere revocata esclusivamente allorquando il Comune prende atto che non sussistevano fin dall’origine i presupposti per l’accettazione della stessa e l’erogazione della compensazione (ad esempio, ci si accorge che il Richiedente non coincide con l’intestatario della fornitura elettrica oppure che i dati anagrafici dichiarati sono errati), ovvero se interviene il decesso dell’utilizzatore delle apparecchiature prima della data di inizio agevolazione.
La revoca, infatti, ha effetto retroattivo perché, con essa, il Comune registra sul sistema SGAte che non sussistevano fin dalla data di presentazione della domanda i presupposti per la sua accettazione.
In considerazione dell’effetto retroattivo della revoca, in caso di decesso dell’utilizzatore delle apparecchiature intervenuto con bonus in corso di erogazione, il Comune non deve revocare la richiesta di bonus, in quanto essa avrebbe effetto dalla data di inizio agevolazione e, impropriamente, farebbe decadere il diritto complessivo alla compensazione elettrica, diritto che invece è fatto salvo fino alla data del decesso.
Vedi anche FAQ Interruzione bonus per decesso utilizzatore